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ART. 1, COMMI 392-394 – PROROGA DELL’OPERATIVITÀ TRANSITORIA E SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (+ ISMEA)

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Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

In considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, il comma 392 proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI previsto dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 234 del 2021 e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina e disciplinato dal comma 55 – bis della anzidetta legge.

Per le suddette finalità, la dotazione del sopra citato fondo di garanzia - ex art. 2, comma 100 lett. a) legge n. 662 del 1996 - è incrementata di 720 milioni di euro per l’anno 2023.

Relativamente alla gestione delle garanzie ISMEA - ex art. 17, comma 2, D.Lgs n. 102/2004 - le risorse assegnate all’Istituto ammontano ad 80 milioni di euro per l’anno 2023. Tali risorse saranno utilizzate dal suddetto Ente in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione dello strumento delle garanzie.

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